Nel XX secolo è diventato molto “semplice” importare articoli in Italia, siano essi provenienti dalla Comunità Europea o extra europea ma coloro che importano sanno a cosa vanno incontro in caso di danni derivanti dalla rottura delle loro attrezzature?
Stesso discorso, chi compra attrezzature di importazione, sa a cosa va incontro se quelle attrezzature provocano un danno che l’importatore non riconosce?
La responsabilità dell’importatore. l’art. 3, lettera d), Dlgs 2068/2005, estende la responsabilità del produttore anche all’importatore (colui che, nell’esercizio di una attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria o per qualsiasi altra forma distributiva).
Come per la responsabilità del fornitore e degli altri soggetti equiparati al produttore, la ratio dell’estensione della responsabilità all’importatore risiede nell’offrire al consumatore la possibilità di individuare dei soggetti contro cui proporre l’azione di risarcimento.
Il decreto equipara l’importatore al produttore. Infatti, come per il produttore, viene ritenuto responsabile del danno chi sia effettivamente importatore e chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio od altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione di esso.
Come quella del fornitore, anche la responsabilità dell’importatore rientra nei casi di responsabilità indiretta; l’importatore, infatti, non interviene in alcuna maniera nel processo produttivo, fatta eccezione per l’attività materiale dell’apposizione del proprio segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Si tratta dunque di un tipico caso di responsabilità per fatto altrui.
Occorre ricordare che l’importatore deve aver cura di rispettare le prescrizioni imposte dalla legge: in particolare per quanto riguarda l’obbligo di fornire istruzioni e avvertenze chiare circa l’uso e la natura del prodotto, di fare ciò nella lingua del paese in cui tale prodotto sia posto in commercio [ex art. 117, lettera a), Dlgs 206/2005], e l’obbligo di controllare che non siano apposte dal produttore clausole di esonero dalla responsabilità (ex art. 124 del Dlgs 206/2005).
Quando queste cautele non siano rispettate, l’importatore risponderà per colpa derivante da fatto proprio, per sanzionare un comportamento contrario alla legge.